Ante '67

Conformità urbanistica ante 1967 per gli immobili: quando è necessaria

Gli immobili ante 1967, realizzati prima delle Legge Ponte 675.
Sebbene sia opinione diffusa che gli immobili ante 1967 siano liberi da vincoli edilizi, la realtà è ben più complessa. Anche per molti di questi edifici è infatti necessario comprovarne lo stato di legittimità, anche in assenza del titolo abitativo.
Il percorso della Legge Ponte del 1967
Per comprendere se gli immobili antecedenti al 1967 siano davvero liberi da licenza edilizia, è necessario fare un passo indietro, per comprendere la normativa in vigore fino a quella data.

Prima delle Legge Ponte 765 del 1967, per la gestione della legittimità degli immobili il riferimento era la Legge 1150 del 1942. Quest’ultima prevedeva l’obbligo di licenza edilizia solo per gli immobili dislocati nei centri abitati
Con l’intervento legislativo del 1967, , l’estensione del piano regolatore a tutto il territorio nazionale è diventata un obbligo e, di conseguenza, anche la necessità di dotarsi di opportuna licenza edilizia. 

Come dimostrare che la costruzione è ante 1967?
Innanzitutto, il primo e fondamentale passaggio è dimostrare che l’immobile sia stato edificato antecedentemente al primo settembre del 1967. Per farlo, in assenza della licenza edilizia, è opportuno recuperare:

la planimetria catastale, la cui conservazione è cominciata nel 1939;
qualsiasi altro documento, come riprese fotografiche, estratti cartografici, atti pubblici o privati, che ne dimostrino il periodo di edificazione, purché di provenienza dimostrata.
La data di edificazione o ristrutturazione non è però condizione sufficiente per giustificare l’assenza di titoli edilizi, come la conformità urbanistica, è anche necessario verificare:

per costruzioni antecedenti al 1942, il titolo edilizio non è necessario per quei Comuni che, ai tempi, non avessero ancora implementato un regolamento edilizio;
per le costruzioni posteriori al 1942, ma antecedenti al 1967, il titolo edilizio non è necessario per gli immobili edificati fuori dai centri urbani, purché in un Comune ai tempi privo di regolamento edilizio.



La dichiarazione per gli immobili ante 1967
Quando l’immobile rientra in una delle fattispecie che ne giustificano l’assenza di un titolo edilizio, e quindi la conformità urbanistica, è comunque necessario produrre la dichiarazione ante 1967. Quest’ultima è una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, anche sotto forma di autocertificazione, che attesta che l’edificio è stato costruito prima del settembre 1967, in aree dove non sussisteva l’obbligo di licenza.

La dichiarazione è a cura del proprietario dell’immobile - o dei suoi eredi, in caso di decesso - ed è necessaria per testimoniare la storia dell’edificio, come atto di trasparenza in caso di vendita dell’immobile, donazioni e via dicendo. La dichiarazione può essere redatta dal notaio, il quale si preoccuperà di verificare e allegare tutta la documentazione di prova disponibile.

la Legge Ponte del 1967 estende la necessità di dotarsi di un titolo edilizio, quindi della licenza edilizia, su tutto il territorio nazionale, anche nelle aree comunali un tempo esenti. Non riguarda quindi direttamente l’abitabilità o l’agibilità degli edifici, bensì la loro conformità in base alla pianificazione urbanistica;
le licenze di abitabilità e agibilità, rispettivamente per edifici residenziali e non residenziali, risalgono almeno al 1934 e, in alcuni casi, sono addirittura antecedenti. Di conseguenza, tutti gli immobili edificati tra il 1934 e il 1967 dovrebbero comunque esserne dotati.
Per questa ragione, è utile affidarsi al notaio per reperire tutta la documentazione del caso, anche in relazione al Testo Unico sull’Edilizia 2003, che disciplina in quali casistiche l’attestato di abilità e agibilità sia obbligatorio.

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