Chi siamo

Soddisfare le tue richieste immobiliari è il nostro lavoro

Agenzia Immobiliare Tania nasce nel 1992 in Marina di Carrara grazie alla volontà e alla passione del fondatore Giovanni Ilari. Il sogno che ha dato vita alla nostra impresa è stato, fin dalle origini, quello di condividere l'emozione di cercare e trovare un posto chiamato casa, un’attività, un ufficio e altro ancora. Ancora oggi portiamo avanti la nostra missione per conto di una clientela trasversale che spazia da persone in cerca di un'abitazione, un’attività, un ufficio, ai proprietari che desiderano vendere il proprio immobile, la propria attività il proprio ufficio il proprio terreno. I nostri servizi non si limitano alla sola compravendita ma includono una serie di attività specifiche, per le quali è richiesto un livello di competenza superiore che va dalla fiscalità alla consulenza bancaria, alla consulenza tecnica, catastale ed urbanistica, conoscenza e capacità per consulenza di nuove costruzioni e ristrutturazioni.

L'efficacia del nostro lavoro è dimostrata dai risultati ottenuti nel tempo: migliaia di clienti in più di 30 anni di attività si sono rivolti a noi con profitto. Il nostro team si è di conseguenza ampliato e consolidato, fino a includere 4 agenti con regolare licenza, subito entrati in sintonia con la famiglia Ilari. Tania ora sostituisce il padre, nella titolarità della ditta.

Parte integrante dello staff e referente qualificata per le questioni tecnico-amministrative (richiesta mutuo, rogito notarile, ecc). La sinergia fra personale che lavora sul campo e specialisti che lavorano in ufficio ci consente di essere al tempo stesso rapidi nelle risposte e precisi nell'azione. Il vantaggio per il cliente? Avere un referente unico per ogni genere di attività, dall'inizio alla fine!

 

Desideri maggiori informazioni? Contattaci senza impegno oggi stesso!

 

In tutto il territorio di Massa Carrara, La Spezia, fino alla Versilia

La disponibilità di una sede nella frazione di Marina Carrara e di un secondo ufficio nella frazione di Avenza consente ai nostri agenti immobiliari di coprire l'intera provincia di Massa Carrara, comprese le località più defilate e periferiche, fino alla Versilia, alla Lunigiana e della provincia di La Spezia.

Tutti i nostri sopralluoghi sono gratuiti e senza impegno

SE HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA SUL POSTO O A DISTANZA TI INVITIAMO DI COMPILARE IL FORM DI CONTATTO O CHIAMARCI AL NUMERO DI TELEFONO 0585 630771 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e il sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30.

  

1 SEDE

A Marina di Carrara 

DAL 1992

Siamo in attività da più di 30 anni

800+ CASE

Oltre 100 immobili gestiti ogni mese

     

Ti aspettiamo!

                                             

Agenzia Immobiliare Tania
Via della Bassa 118
54033 - Marina di Carrara - (MS)

Tel.: 0585 630771 Cel: 333 7578875

 

 

Perché scegliere l'Agenzia immobiliare Tania

Grazie alla nostra esperienza, professionalità, trasparenza e  disponibilità, l'agenzia immobiliare Tania ti accompagnerà fino alla scelta migliore nel percorso burocratico e nel percorso della compravendita. 
Se hai intenzione di comprare o vendere un immobile l'Agenzia immobiliare Tania è in grado di seguirti nelle fasi della compravendita immobiliare
 
  • Valutazione e stime immobiliari
  • Incarichi in esclusiva e non
  • Promozione e pubblicità
  • Consulenza notarile, legale e tributaria
  • Assistenza creditizia
  • Assistenza post vendita
  • Servizi catastali e visure ipotecarie
  • Redazione di contratti preliminari di compravendita
  • Certificati A.P.E

Compromesso

Il compromesso (detto anche contratto preliminare di compravendita) è un atto con il quale le parti promettono di concludere un futuro contratto (rogito notarile) e nel quale vengono riportate ed ampliate tutte le condizioni stabilite nella proposta d'acquisto
Nel compromesso devono essere indicate in modo chiaro, le generalità delle parti, le caratteristiche e i dati catastali dell'immobile, il costo e le modalità di pagamento e la data di stipula del rogito con relativa consegna dell'immobile. 
Inoltre deve essere indicato che l‘immobile sarà venduto senza gravami, vincoli o ipoteche e completamente regolare sotto il profilo urbanistico. 

Il compromesso o contratto preliminare, deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione (30 giorni se eseguita da un notaio): nel caso del compromesso l'imposta di registro è di 200 euro, indipendentemente dal prezzo negoziato, mentre l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe.

Se il contratto preliminare prevede il pagamento di una somma, al fisco va versata l'imposta proporzionale di registro pari allo 0,50% sulle somme previste a titolo della caparra per la conferma, che sale al 3% sulle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita (fissa a 200 euro se il trasferimento è soggetto a Iva).

In entrambi i casi, i pagamenti effettuati sul preliminare vengono poi detratti dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Rogito Notarile

L’atto di compravendita, detto anche rogito,  viene stipulato davanti ad un notaio la cui scelta spetta all’ acquirente.. Stipulato l’ atto, il notaio è tenuto a registrare  l’atto presso l’Agenzia delle Entrate e al pagamento delle relative imposte per conto del cliente.

Se a vendere è un privato o un’impresa con atto di cessione esente da Iva, l'imposta di registro è calcolata sulla Rendita Catastale rivalutata, ed è pari al 9%, che scende però al 2% se si acquista come prima casa (una cifra comunque non inferiore a 1.000 euro), mentre le imposte  ipotecaria e catastale sono di 50 euro ciascuna.

Se a vendere è un’impresa tramite cessione soggetta a Iva,  la cui aliquota , calcolata sul prezzo dichiarato in atto, sale al 10% o al 22% per le abitazioni di lusso e cala al 4% nel caso di acquisto della prima casa, mentre per le imposte di registro, ipotecaria e catastale si sborsano 600 euro (200 euro ciascuna).

Non mancano le facilitazioni. Chi cede la prima casa ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra (anche se non ultimata), destinata però ad essere anch'essa la prima casa, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Solo  nel caso  in cui  il  nuovo acquisto avvenga da privato l’ IVA  precedentemente versata sarà rimborsata  tramite la dichiarazione dei redditi.

Non mancano le facilitazioni. Chi cede la prima casa ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra (anche se non ultimata), destinata però ad essere anch'essa la prima casa, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Solo  nel caso  in cui  il  nuovo acquisto avvenga da privato l’ IVA  precedentemente versata sarà rimborsata  tramite la dichiarazione dei redditi.

Mutui

I mutui prima casa sono quelli che si richiedono per poter finanziare l’acquisto di un immobile da utilizzare come “prima casa”, cioè come abitazione principale. Il mutuo prima casa è il tipo di mutuo più richiesto dai cittadini e si può scegliere a tasso variabile, a tasso fisso, a tasso misto o in altre tipologie a seconda della banca erogante.
Il mutuo a tasso variabile presenta per il mutuatario il rischio derivante dalle fluttuazioni del tasso di riferimento, mentre il mutuo prima casa tasso fisso è senza rischi derivanti da fluttuazioni del tasso di riferimento, perché ha una rata fissa per tutta la durata del mutuo.

I mutui per l’acquisto della prima casa possono avere una durata variabile tra i 5 e i 40 anni.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa

L’acquirente, o gli acquirenti, al momento dell’atto di compravendita della “prima casa” devono rientrare nei seguenti casi di possesso dei sottostanti requisiti:

  • Non deve essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (non è invece ostativa la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un altro immobile di abitazione nel territorio del Comune dove è ubicato l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
  • Non deve essere titolare, neanche per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa.
  • Deve impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.

L’attestazione di possesso dei requisiti sopraelencati deve essere fatta con apposita dichiarazione che va inserita nell’atto di compravendita.

Casi in cui si perdono o decadono le agevolazioni per acquisto prima casa
L’acquirente o gli acquirenti di “prima casa” perdono il diritto di usufruire delle agevolazioni quando si verifica almeno una delle seguenti casistiche:

  • sono false le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto;
  • la residenza non è trasferita entro 18 mesi nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
  • vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

La decadenza dell’agevolazione fiscale per “prima casa” comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.

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